Niente TFR se sono passati più di un anno e trecento giorni dalla data di deposito del ricorso in giudizio. E’ il contenuto della sentenza 26163/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, respingendo la domanda del lavoratore di una ditta che, nel mentre, era fallita. Le ragioni del contribuente venivano meno, in quanto la domanda era stata depositata il 25 ottobre 2007 ed il ricorso solo il 15 gennaio 2010: un anno e trecento giorni dopo. Le scadenze sono previste dall’ex art. 24 legge 88/198) e non possono essere contestate dalla parte contribuente.