L’incertezza normativa che ha caratterizzato dal 1° luglio scorso l’estensione dello split payment esclude che eventuali errori commessi dai fornitori possano essere sanzionati o modificati a condizione che l’imposta sia stata assolta, ancorchè in modo irregolare. Tale copertura opera in relazione ai comportamenti irregolari commessi fino a lunedì 6 novembre 2017, vale a dire fino al giorno precedente l’emanazione della circolare 27/E/2017. Il chiarimento è indicato proprio nel documento di prassi che contiene tra l’altro una serie di precisazioni sia in relazione all’ambito soggettivo che all’ambito applicativo del particolare adempimento.