Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n.18 del 22 novembre 2017, fornisce le indicazioni operative volte all’ottenimento delle riduzioni contributive in presenza di contratti di solidarietà, stipulati ai sensi della legge n.863/1984 o del DLgs n.148/2015. Viene specificato che: “La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.I. n. 2/17)”. La domanda deve essere firmata digitalmente, deve essere redatta in bollo e deve essere trasmessa al MLPS, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione, esclusivamente tramite PEC.