Vario è il panorama delle disposizioni di favore previste a favore dei contribuenti dei territori che sono stati colpiti da calamità naturali. Introdotte misure più favorevoli nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio: il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari (già previsto dal Dm 20 ottobre 2017) è prorogato al 30 settembre 2018; la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che deve contenere anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. La richiesta deve essere trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti; gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018; non si procede al rimborso di quanto già versato; i redditi dei fabbricati ubicati nei tre comuni sopra indicati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2018; per gli stessi fabbricati viene prevista l’esenzione da Imu e Tasi, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2018; per beneficiare delle agevolazioni il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che, nei successivi 20 giorni, trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.