Nella circolare 11 gennaio 2018 n. 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che il datore ha comunque l’obbligo di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo e gestione dell’emergenza unitamente all’obbligo di predisporre le misure relative, adeguate alla natura dell’attività ed alle dimensioni dell’azienda. Il datore che intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve in ogni caso frequentare appositi corsi di formazione di durata compresa tra un minimo di 16 ore ed un massimo di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In ogni caso Tuttavia, lo svolgimento di tali compiti non potrà essere assunto dal datore in totale autonomia, in quanto quest’ultimo dovrà necessariamente avvalersi dei lavoratori appositamente designati, in numero adeguato e sufficiente, all’attuazione delle predette misure.