Nell’ordinanza 3805/18, pubblicata il 16 febbraio 2018 dalla Cassazione, si legge che deve ritenersi proposto ritualmente il ricorso per Cassazione notificato via PEC anche se sulla relata manca la firma digitale dell’avvocato che provvede all’incombente: risulta comunque raggiunta la conoscenza dell’atto. E risulta sufficiente che l’atto sia in pdf anche per la notifica via posta elettronica certificata nell’ambito di un procedimento davanti alla Suprema corte.