La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4396 dello scorso 23 febbraio 2018, ha affermato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. E’ stata confermata la legittimità di un avviso di accertamento induttivo che aveva riprodotto i principali elementi di un’indagine statistica utilizzata dall’Agenzia delle entrate per ricostruire il volume d’affari di un’autoscuola.