OMESSO VERSAMENTO DI RATA DOPO ADESIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO

4 Aprile 2018 di Amministratore

I contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che non hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione le somme iscritte a ruolo, possono chiederne la rateazione. In tal caso: il mancato pagamento della 1° rata fa si che l’atto non si perfezioni, per cui si darà avvio alla procedura di riscossione; se, invece, viene pagata la 1° rata e non le altre, sulle restanti matura la sanzione “maggiorata” del 45% dell’importo non versato, ma ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso. La norma, pur applicandosi agli istituti deflattivi perfezionati dal 22 ottobre 2015, quando è entrato in vigore il Dl n.158/2015, è stata applicata dalla Ctr Bari ad un avviso di accertamento con adesione oggetto di controversia perfezionata in data antecedente al 22 ottobre 2015.