Come noto la legge di bilancio 2018 ha disposto la tracciabilità degli stipendi dal 1° luglio 2018. I pagamenti consentiti saranno solo quelli tracciabili e la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi. I mezzi consentiti per il pagamento sono: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 5.000.
Le nuove norme prevedono alcune esclusioni: saranno esonerati dall’obbligo di pagare lo stipendio con metodi tracciabili i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici. In sintesi, i datori di lavoro domestico potranno continuare a pagare colf, badanti e baby sitter in contanti, vista le peculiarità della tipologia di lavoro subordinato.