Con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate, nel rispondere al quesito proposto da un contribuente, torna a occuparsi del regime speciale per lavoratori rimpatriati (art. 16 del Dlgs n. 147/2015). Il dubbio interpretativo sollevato dal contribuente riguarda l’ipotesi in cui il rapporto di lavoro dipendente venga effettuato, con diversi contratti, presso più società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. L’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente, sulla base del principio interpretativo contenuto nella risoluzione n. 51/2018, in cui è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione de qua, l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni. La sussistenza di tale requisito, unitamente agli altri previsti, è sufficiente per beneficiare dell’agevolazione in questione, a nulla rilevando la circostanza che i contratti di lavoro sono stati stipulati tra società facenti parte del medesimo gruppo.