La Legge di bilancio 2018 ha previsto per gli interventi volti all’efficienza energetica che l’Enea debba effettuare procedure di controllo specifiche, atte all’accertamento del rispetto dei requisiti richiesti per fruire della detrazione. Quali sono questi controlli? Come e quando sono effettuati?
Il Decreto che regolamenta controlli e modalità è stato emanato l’11 maggio 2018 dal MISE e pubblicato in G.U. lo scorso 11 settembre.
Le pratiche da sottoporre a controllo saranno selezionate tra le istanze pervenute al portale dell’Enea, per avere diritto alla detrazione.
La richiesta dell’Enea
L’Enea comunica l’inizio del procedimento al soggetto beneficiario della detrazione (persona fisica, amministratore di condominio, legale rappresentante) mediante l’invio di una raccomandata A.R. o di una PEC all’indirizzo comunicato all’Enea stessa all’atto di trasmissione dei dati.
Se non già inoltrata, il soggetto ricevente ha tempo 30 giorni dalla ricezione per trasmettere alla PEC: enea@cert.enea.it la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti tecnici sottoscritta digitalmente:
- da un tecnico abilitato, in presenza di asseverazione;
- dall’amministratore di condominio o dalla persona fisica che usufruisce della detrazione.
Se l’intervento riguarda gli impianti, è dovuta copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installazione ed eventualmente copia del libretto di impianto per la climatizzazione.
La verifica dei documenti
Una volta ricevuti i documenti, l’ente procede alla verifica della loro correttezza, comunicando al soggetto interessato:
- la correttezza, entro 90 giorni;
- l’integrazione con altra eventuale documentazione;
- l’esito negativo per carenza, anche a seguito di richiesta di integrazione, per inosservanza dei requisiti, per la non disponibilità a fornire i documenti.
La verifica nel luogo in cui sono stati effettuati i lavori
Per il 3% dei casi esaminati l’Enea procede a verifiche a campioni in loco. L’avvio della procedura avviene mediante sopralluogo che va preventivamente comunicato al soggetto interessato 15 giorni prima a mezzo PEC o raccomandata A.R.; il sopralluogo può essere rinviato dal contribuente un’unica volta e per un massimo di 60 giorni.
Il sopralluogo avviene ovviamente in presenza del soggetto beneficiario della detrazione o in presenza, eventualmente, del tecnico che ha sottoscritto la relazione di fine lavori.
L’Enea ha diritto, durante le verifiche in loco, a visionare o acquisire ogni altra documentazione ritenga necessaria; la conclusione avviene con la stesura del processo verbale in duplice copia (una per il contribuente).
Tutte le attività saranno oggetto di apposita rendicontazione al MISE-DG da parte dell’Enea stessa.