Le spese di viaggio sostenute dal professionista nell’ambito dell’esecuzione del proprio incarico professionale, se riaddebitate al cliente in fattura, sono assoggettate ad IVA. Ma quale regime IVA devono seguire tali spese?
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633/72, la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (…)”. Quanto riportato nell’art. 13 di cui sopra risulta confermato dalla Risoluzione Ministeriale n. 20/98 che, con riferimento a tali spese, chiarisce che concorrono alla formazione della base imponibile IVA, in quanto quest’ultima comprende “gli oneri di qualsiasi genere posti a carico dell’acquirente del bene e del committente del servizio”. Così come la Circolare n. 58/2001 che, ai fini reddituali, aveva chiarito che “i rimborsi spese inerenti l’attività professionale vanno trattati alla stregua degli altri compensi del professionista”.
Ma quale regime IVA devono seguire tali spese? Dovranno coincidere con il regime IVA applicabile al corrispettivo delle prestazioni di servizi erogati dal professionista, in quanto tali spese costituiscono oneri che concorrono alla formazione del prezzo finale della prestazione stessa. Pertanto, un Dottore Commercialista che riaddebita al committente le spese di viaggio inserirà in fattura tali spese con IVA al 22%. Allo stesso modo, un medico che opera in regime di esenzione ex art. 10, co. 1, n. 18 del DPR n. 633/72 inserirà in fattura le spese di viaggio in esenzione d’imposta.
A questo punto ci si pone la legittima domanda se anche le spese sostenute in nome e per conto del cliente abbiano il medesimo trattamento IVA oppure no, la risposta è negativa. Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, se analiticamente documentate, sono escluse da IVA ex art. 15, lett. c) del DPR n. 633/72. La condizione è che tali anticipazioni siano regolarmente comprovate mediante documentazione intestata alla controparte (Ris. AdE nn. 164/2003 e 133/2004).