SISMA BONUS INCOMUTABILE CON GLI INTERVENTI GIA’ OGGETTO DI CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE

Ottobre 24th, 2018 by Amministratore

Le agevolazioni riguardanti il cosiddetto sisma bonus potranno essere fruite soltanto in relazione a interventi edilizi non finanziati attraverso apposite misure per la ricostruzione. Questi ultimi andranno, dunque, contabilizzati in modo del tutto separato rispetto alle opere su cui si punta a chiedere la detrazione.

La precisazione riguarda quei soggetti privati che hanno beneficiato dei contributi erogati per la ricostruzione in relazione agli immobili ubicati nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Tale misura, invero, rispetta il principio già previsto dalla legge di bilancio 2017 e cioè quello che prevede il divieto di cumulo tra il sisma bonus e altre agevolazioni.

L’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018 indica le regole tecniche necessarie a predisporre i progetti finanziabili. In particolare, l’ordinanza in esame:

  • evidenzia il divieto di cumulo tra le agevolazioni. Pertanto, i contribuenti che hanno percepito contributi per il finanziamento della ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto potranno beneficiare delle detrazioni fiscali riguardanti misure antisismiche soltanto per spese eccedenti il contributo ricevuto;
  • detta le regole tecniche in ordine alle modalità di predisposizione dei progetti in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
  • precisa che le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi per la ricostruzione “sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale”;
  • obbliga i contribuenti ad allegare alla domanda di contributo una “dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale…, ovvero copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta all’Agenzia delle entrate. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atta a dimostrare le spese sostenute”.

Le disposizioni dell’ordinanza in esame si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali, alla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2018), non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del relativo contributo alla ricostruzione. Al contrario, se a tale data la domanda di contributo è già stata depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione potrà assegnare al richiedente un termine non inferiore a 15 giorni affinché possa allegare all’istanza la dichiarazione sopra ricordata.