L’Agenzia delle entrate ha pubblicato, lo scorso 02 ottobre, una risposta in merito al concetto di zone montane e disagiate, in riferimento alla detrazione per canoni di locazioni di studenti fuori sede. Vediamo qual è la posizione dell’Agenzia.
Com’è noto, ai sensi dell’art.15, c.1, lett. I-sexies, è ammessa una detrazione del 19% dall’imposta per le spese relative ai canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede.
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 148/2017 art. 20, la detrazione è ammessa se:
- l’alloggio è ubicato nel medesimo Comune, o in Comuni limitrofi, in cui ha sede l’Università per un massimo di euro 2.633,00;
- l’Università è ubicata in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza, ovvero 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della medesima Provincia.
Con la Risposta n.19 del 02 ottobre 2018, l’Agenzia affronta appunto il concetto di zone montane e zone disagiate, specificando che:
- per zona montana, in assenza di una specifica definizione, occorre far riferimento all’elenco dei Comuni montani allegato alla Circolare 9/1993 riguardante l’ICI;
- per zona disagiatasi intende un’area dalla quale risultino difficili i collegamenti con gli altri paesi, comprendendo il collegamento diretto o indiretto in cui è ubicato l’ateneo. Secondo l’Agenzia la condizione di disagio deve far riferimento al Comune di residenza dello studente (non a quello dell’Università) e deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi, senza però individuare quali possano essere tali criteri e senza fare un elenco di Comuni disagiati.
Si sottolinea, però, come l’Agenzia concluda la risposta, indicando che: Tenuto conto che la corretta qualificazione dei Comuni montani o disagiati implica, peraltro, delle valutazione di natura tecnica non di competenza della scrivente, è stato ritenuto opportuno formulare una apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire la corretta individuazione delle predette zone. Qualora sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione dei Comuni montani o disagiati rispetto a quella resa con la presente risposta, sarà cura della scrivente comunicare all’interpellante l’esito di tale istruttoria.