La Cassazione n. 21860/2018 ha ribadito che è legittimo il “paninometro”, ovvero l’accertamento analitico-induttivo a carico di un panificio con ricostruzione dei ricavi basata sui consumi delle due materie prime essenziali: la farina e il lievito.
Nel caso di specie, un’azienda che svolgeva l’attività di fabbricazione di prodotti di panetteria subiva un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d) del DPR 600/73 e 54, co. 2 del DPR 633/72, mediante il quale l’Ufficio ricostruiva il “pane fabbricabile” basandosi esclusivamente sulle quantità acquistate di farina e lievito. Inoltre, siccome i risultati raccolti mediante i due processi ricostruttivi non coincidevano neppure approssimativamente, sulla differenza l’Ufficio applicava il prezzo di vendita al Kg del pane, dichiarato dallo stesso contribuente, arrivando ad accertare maggiori ricavi per euro 63.067 e, quindi, un conseguente maggiore reddito d’impresa.
Avverso il suddetto avviso di accertamento, il contribuente, deducendone il vizio di motivazione, aveva fatto ricorso alla CTP di Verona che l’aveva accolto.
Contro la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle Entrate e la CTR del Veneto aveva ribaltato tutto accogliendo le controdeduzioni dell’Ufficio e condividendo la metodologia utilizzata per accertare i “ricavi in nero” del contribuente.
Il contribuente non si arrendeva e proponeva ricorso in Cassazione, portando all’attenzione dei giudici il fatto che i dati della metodologia non sarebbero stati corretti, così come non sarebbero stati considerati gli altri prodotti da forno e i loro relativi prezzi, ma senza fornire alcuna prova contraria a sostegno di tale tesi.
La Cassazione, con ordinanza n. 21860/2018, ha rigettato il ricorso, ritenendo così corretta la decisione del Collegio di merito, che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici della Cassazione, la C.T. Regionale aveva “correttamente desunto da una serie di elementi offerti dall’Ufficio, complessivamente valutati e ritenuti integrare presunzioni gravi, precise e concordanti (quali il dichiarato acquisto da parte del contribuente di certo quantitativo di farina e di lievito nel 2005; la totale consumazione degli stessi; l’applicazione, ai fini della verifica della reale produzione di pane, dei dati tratti dalla “Metodologia di controllo del settore panifici – codice Atecofin 15.81.1″, il prezzo di vendita del pane di euro 3,50 al kg asseritamente dichiarato dallo stesso contribuente in sede di contraddittorio; il riscontro di frequenti saldi negativi giornalieri nel conto cassa del medesimo) maggiori ricavi non contabilizzati, concretantesi nella produzione di Kg 18.740 in eccedenza di pane venduti in nero e, dunque, di un maggiore reddito imponibile; a fronte dei quali elementi presuntivi, la C.T.R. non ha riscontrato la produzione di idonea prova contraria da parte del contribuente”.