Tra i chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle entrate nel corso del incontro per esaminare e risolvere le difficoltà applicative connesse all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, si è parlato di detrazione Iva in caso di mancata ricezione della fattura elettronica. Viene chiarito che la detrazione Iva relativamente alle liquidazioni periodiche potrà operare solo con la ricezione della fattura elettronica. Se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente allo SDI, la fattura non si considera fiscalmente emessa: il possesso di una copia cartacea non sarà utile ad esercitare la detrazione, pena l’applicazione delle sanzioni per indebita detrazione.