La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29323 del 14 novembre 2018, ha decretato che l’Agenzia delle entrate, prima di emettere un accertamento basato sugli studi di settore deve motivare il motivo per cui non ha accolto le giustificazioni presentate dal contribuente. L’onere motivazionale sussiste sempre, non può essere ristretto ai soli casi in cui il contribuente fornisce la giustificazione dello scostamento, ovvero dell’idoneità degli stessi secondo una valutazione meramente discrezionale (o arbitraria) dell’Ufficio.