Con la risposta all’interpello n. 56 pubblicata il 31 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di cessione del credito relativo alla detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica.
Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, la possibilità di cedere la detrazione IRPEF/IRES spettante per i lavori di riqualificazione energetica riguardava soltanto gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali e potevano usufruirne soltanto:
- i soggetti incapienti;
- la generalità degli altri contribuenti, ma solo con riferimento a interventi di riqualificazione sulle parti comuni di edifici condominiali che consentivano un rilevante risparmio energetico, ai sensi del comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 (detrazione maggiorata del 70% o 75%).
Dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito anche alla detrazione IRPEF/IRES spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:
- il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
Ma chi sono gli “altri soggetti privati” ai quali si può fare la cessione del credito?
Le circolari n. 11 del 18 maggio 2018 e n. 17 del 23 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate sono state chiare: sono soggetti che “devono avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione”. Al riguardo, nella risposta n. 56/2018, si precisa che “tale collegamento non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario”. Neppure se, come nel caso di specie, la detrazione viene ceduta a un parente in linea retta.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione; dal contratto in questione, infatti, non può, a parere dell’Agenzia, discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito.