Il Decreto Genova ha previsto il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (fino a un massimo di 12 mesi) alle imprese “cessate”, dove non si sono ancora concluse le procedure di licenziamento, e a quelle che la stanno cessando, ricorrendo i presupposti previsti. Il Ministero del Lavoro (circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018) ha dato le prime indicazioni operative riguardanti il pagamento delle quote di Tfr e del ticket di licenziamento. Le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr. Le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 sono esonerate dal pagamento del ticket di licenziamento.