L’Agenzia delle entrate ha chiarito, in risposta ad un interpello, che è possibile trasformare uno studio associato in una Stp di persone o di capitali, o di conferirlo in una Stp. In entrambi i casi trova applicazione il concetto di conferimento per il quale: non trova applicazione la neutralità fiscale dell’art. 176 Tuir, possono emergere plusvalenze o minusvalenze imponibili in seguito al conferimento dei vari beni/crediti.