Non è possibile per il contribuente beneficiare della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio nel caso in cui abbia acquistato il posto auto che l’impresa edile ha ristrutturato se i lavori sono riferiti a civili abitazioni preesistenti.
È questa la sintesi di ciò che l’Agenzia delle entrate ha comunicato al contribuente con la risposta n. 6 del 19 settembre 2018 in merito alla possibilità di beneficiare delle detrazioni Irpef in relazione a spese sostenute per la realizzazione di un box auto di pertinenza dell’appartamento dell’istante.
Nell’interpello presentato, il contribuente aveva precisato che l’impresa costruttrice aveva ristrutturato ed effettuato il cambio di destinazione d’uso delle abitazioni precedentemente acquistati in garage e, pertanto, aveva chiesto se, per il garage acquistato, avrebbe potuto beneficiare del “bonus ristrutturazioni” ai sensi dell’articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986.
L’Agenzia delle entrate, in merito, ha precisato che la realizzazione di un’autorimessa o di un posto auto è “l’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione”. Ne deriva che, per fruire della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese devono essere riferite a interventi di nuova costruzione.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, nel caso prospettato dal contribuente, le spese sostenute non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale dal momento che sono riferibili a interventi realizzati su un immobile a uso abitativo già esistente.