In vista della scadenza relativa al versamento del saldo Imu e Tasi del 17 dicembre 2018, chiariamo quali sono le disposizioni di legge nel caso specifico di coniugi separati.
Può non essere agevole comprendere quale diritto ha l’ex il coniuge nominato assegnatario dell’immobile e quali obblighi gravano ancora sul proprietario spossessato dello stesso.
Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che l’acconto Imu e Tasi 2018 doveva essere versato entro il 16 giugno 2018 (che essendo sabato è stato spostato al 18 giugno) e il calcolo dell’importo da pagare a titolo di imposta poteva essere effettuato applicando le aliquote dei Comuni relative alle delibere dell’anno 2017.
Per il versamento del saldo la scadenza è fissata come di consueto al 16 dicembre 2018 (che essendo domenica è stato spostato al 17 dicembre) e, in questo caso, oltre all’importo ordinario, potrà essere applicato un conguaglio in base alle aliquote aggiornate al 2018 con le delibere dei singoli Comuni.
Nel caso specifico qui trattato di coniugi legalmente separati, a seguito di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Si ricorda che per abitazione principale si intende, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, D.L. 201/2011, “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Tali immobili assegnati al coniuge sono assimilati per legge, ai fini Imu, all’abitazione principale e la stessa imposta quindi non è dovuta nel caso in cui l’immobile non rientri tra le abitazioni di lusso.
In quest’ultimo caso, l’esenzione Imu non è applicabile ed il pagamento dell’imposta spetta esclusivamente all’ex coniuge assegnatario.
Per quanto concerne la Tasi sono previste distinzioni sulla base dei vari casi:
- l’immobile è di proprietà di entrambi gli ex coniugi: l’imposta va versata da entrambi in base alla percentuale di proprietà, con aliquota e detrazione, se prevista, per l’abitazione principale;
- l’immobile è di proprietà esclusiva dell’ex coniuge non assegnatario: l’imposta deve essere ripartita fra gli ex coniugi seguendo le disposizioni ordinarie previste in caso di locazione e comodato, con quota variabile compresa dal 10 al 30% a carico dell’assegnatario.
Nello specifico, in questo ultimo caso, l’assegnatario è considerato come detentore e l’art 681 della legge 147/2013, così come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2016, stabilisce che:
“Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.”
Appare utile ricordare che ai fini Imu e Tasi, nel caso di coniugi sposati, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per singolo nucleo familiare e per l’abitazione nel quale dimorano abitualmente e dove è stata fissata anche la residenza anagrafica.
Nel caso in cui la residenza sia stata fissata in immobili diversi situati però nello stesso Comune, l’esenzione prevista per l’abitazione principale spetterà solo per un immobile (art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011).
Quando si trovano in questa situazione, i coniugi possono scegliere quale delle due abitazioni possedute vogliono dichiarare come prima casa, ai fini dell’esenzione dal pagamento delle suddette imposte.