I soggetti residenti all’estero non rientrano tra quelli soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, salvo alcune eccezioni. Chiariamo come gestire correttamente le operazioni con soggetti non residenti ma stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Il nostro ordinamento prevede, nello specifico, per i soggetti residenti all’estero con partita IVA estera alcuni strumenti per operare all’interno del nostro Paese. Da questo ne conseguono le diverse regole di emissione di fatturazione elettronica di operatori residenti verso operatori esteri.
Al fine di operare correttamente occorre distinguere le seguenti casistiche:
- soggetti residenti nel territorio dello Stato aventi la sede legale o la residenza in Italia;
- soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi stabiliti, nel cui ambito si comprendono tipicamente le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, o direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972.
Per le prime due categorie vi è l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico e di inviarle al Sistema di Interscambio.
Per quanto riguarda l’ultima categoria, l’obbligo di certificare le operazioni con fattura elettronica è stato definitivamente escluso dall’art. 15 del D.L. 119/2018 che ha eliminato gli identificati dall’ambito soggettivo originariamente previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.
Nello specifico l’art. 15 del D.L. 119/2018 recante “Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica” recita: All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».
Dall’identificazione nel territorio dello Stato consegue che l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica, che rimane pertanto facoltativa previo accordo con la controparte (se vogliamo anche nella forma del consenso implicito già illustrato nella circolare 18/E/2014) e ferma restando la necessità di assicurare la copia cartacea ove richiesta come già ricordato nella citata circolare 13/E/2018.
Pertanto i soggetti identificati in ambito di fatturazione elettronica verranno trattati come i soggetti privati privi di partita IVA, per i quali occorrerà:
- emettere e trasmettere la fattura elettronica al SdI con indicazione dei 000000 (sette zeri) nel campo Codice Destinatario (o indicazione dell’eventuale indirizzo PEC);
- consegnare copia della fattura elettronica in formato analogico o su supporto informatico con la facoltà di rilasciare una copia cartacea di “cortesia”;
- emettere la fattura cartacea con conseguente obbligo di comunicazione dell’operazione attraverso “l’esterometro” entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione della stessa.
L’Agenzia delle entrate nelle ultime FAQ ha chiarito che i soggetti non residenti identificati ai fini IVA nel nostro ordinamento non saranno soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica per ciò che concerne le operazioni attive, per la logica conseguenza della temporanea necessità di utilizzo della partita IVA italiana.