L’Agenzia delle Entrate ha trattato il tema “premi di risultato” nella risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018. Il documento ricorda che la tassazione agevolata al 10% si può applicare ai premi di risultato solo se si raggiunge uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale, misurato in termini incrementativi rispetto ad un determinato dato storico già registrato a consuntivo, e nel periodo congruo. Per periodo congruo si intende quello previsto dalla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale, ultrannuale: il fattore determinante è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.