In caso di espropriazione di terreni per pubblica utilità, si realizzano delle plusvalenze soggette a tassazione. Quali sono queste plusvalenze tassabili e come si calcolano?
La plusvalenza realizzata su terreni a seguito di esproprio, se non è conseguita da chi esercita un’impresa commerciale, è tassata come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR.
L’espropriazione per pubblica utilità è un istituto giuridico italiano in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire per sé o fare acquisire a un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. Con l’espropriazione si ha il passaggio della proprietà del bene dal proprietario al soggetto espropriante.
Le plusvalenze tassabili come redditi diversi sono le indennità di esproprio, le somme percepite a seguito di cessioni volontarie effettuate nel corso di procedimenti espropriativi, le somme dovute per acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni di urgenza, relative a terreni destinati a opere pubbliche o a infrastrutture urbane oppure destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare.
Tali plusvalenze si determinano come differenza tra l’indennizzo percepito e il costo di acquisizione del terreno, aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Sono, al contrario, plusvalenze non imponibili le indennità per la concessione di servitù, in quanto il contribuente conserva la proprietà dell’immobile e le indennità di esproprio spettanti a coloni, mezzadri, fittavoli e altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
L’espropriato adempie agli obblighi tributari corrispondendo una ritenuta a titolo d’imposta pari al 20% sull’intera somma percepita dall’ente espropriante. Tuttavia può esercitare l’opzione per la tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett. g-bis) del TUIR) e per la tassazione ordinaria, considerando tale ritenuta come versata a titolo di acconto d’imposta. In tali casi il contribuente dovrà procedere al calcolo della plusvalenza, secondo le indicazioni sopra descritte.