Nella risposta alla consulenza giuridica n. 02/2019, l’Agenzia delle entrate ha asserito che le variazioni in diminuzione dell’Iva per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose è ammessa nei casi previsti dall’art. 26 del decreto Iva. Negli altri casi ci si deve riferire alle indicazioni di ordine generale contenute nella circolare n. 77/2000.