L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 19/2019 ad un interpello, ha chiarito che non hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata dei PVC le seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018: notifica di un avviso di accertamento avente a oggetto le stesse violazioni constatate nel PVC; presentazione di un’istanza di accertamento con adesione relativa allo stesso avviso o l’impugnazione dell’avviso stesso. Inoltre, in caso di notifica di un avviso di accertamento riguardante le stesse violazioni constatate nel PVC e in caso di perfezionamento della definizione, gli effetti prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento.