In risposta ad un interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso una fusione tra entità “under common control” registri un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa si può riallineare, secondo quanto previsto dall’articolo 15, commi 10 e seguenti, Dl 185/2008, mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche lì disciplinate.