REDDITO DI CITTADINANZA: CHI PUO’ RICHIEDERLO?

20 Febbraio 2019 di Amministratore

Il Reddito di cittadinanza è la nuova misura per il contrasto alla povertà che debutterà ufficialmente il 6 marzo 2019. Chiariamo quindi quali sono i soggetti che possono beneficiarne e, soprattutto, quali sono i requisiti per poter presentare la domanda.

Istituito quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, il Reddito di cittadinanza si è concretizzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

Alla luce di questa importante novità, chiariamo quali sono i principali requisiti previsti per richiedere il Reddito di cittadinanza che devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio:

  1. Requisiti di cittadinanza
  2. Requisiti reddituali e patrimoniali
  3. Requisiti riferiti ai beni durevoli
  4. Requisiti familiari

Requisiti di cittadinanza

Il richiedente il beneficio deve essere:

  • in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea;
  • titolare, se straniero, del diritto di soggiorno (o soggiorno permanente);
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea;
  • residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il nucleo familiare deve possedere:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di
    • 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro;
    • 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Come spiegato più avanti in questo articolo, la scala di equivalenza ai fini del Reddito di cittadinanza non corrisponde a quella definita ai fini ISEE. La predetta soglia è incrementata 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come dichiarato ai fini ISEE.

Requisiti riferiti ai beni durevoli

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;
  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti;
  • motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti la richiesta del beneficio. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Come anticipato, la scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di cittadinanza ai fini del requisito per il reddito familiare, non ha nulla a che fare con quella definita ai fini ISEE. Si tratta infatti di soglie diverse così impostate: valore pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato (fino ad un massimo di 2,1) di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

Requisiti familiari

In generale, il nucleo familiare per il Reddito di cittadinanza, è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Tuttavia, come riportato all’art. 2 comma 5 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019:

“[..]In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di cittadinanza, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”

I requisiti sopra elencati fanno riferimento alla sola presentazione della domanda per il beneficio del Reddito di cittadinanza.

I componenti del nucleo familiare, infatti, in caso di accoglimento della richiesta, oltre ad essere invitati a ritirare, presso gli uffici postali, la Carta Reddito di cittadinanza e il relativo PIN (intestata esclusivamente al richiedente), saranno chiamati a dover rendere la Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID) nelle modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 4 del Decreto stesso.

Reddito di inclusione e Reddito di cittadinanza: chi ha diritto al Reddito di inclusione può chiedere anche il Reddito di cittadinanza?

Ultimo argomento che vorremmo chiarire riguarda proprio la connessione tra Reddito di inclusione e Reddito di cittadinanza.

Come riportato all’art. 13, il Reddito di inclusione potrà essere richiesto fino al 28 febbraio 2019. Tutti coloro a cui è stato riconosciuto questo beneficio potranno scegliere due diverse opzioni:

  • continuare a godere del Reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista;
  • rinunciare al Reddito di inclusione e presentare domanda per il Reddito di cittadinanza.

Nel caso in cui il contribuente opti per la prima delle due soluzioni, il Reddito di inclusione continuerà ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 ma non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.