In risposta a un interpello (n. 23/2019) presentato da una società che, nell’ambito della sua attività (fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica), aveva stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici, rispetto al quale, previa richiesta dell’autorità fiscale dello Stato di Residenza, doveva operare una ritenuta in uscita del 15%, l’Agenzia ha chiarito detta ritenuta non è scomputabile in Italia. L’unico canale a disposizione della società, per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, è la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.