Le società di persone più datate hanno un termine di scadenza ormai prossimo. È necessario fare qualcosa prima della scadenza del termine? Il termine di durata della società può essere prorogato anche dopo la scadenza?
Prima di dare una risposta a queste domande facciamo una breve premessa. La previsione di un termine di durata della società di persone ha la funzione di stabilire se l’aspettativa di vita della società che si costituisce sia congrua rispetto allo scopo che con essa i soci intendono perseguire.
Per fissare la durata di una società si è soliti indicare una data di scadenza abbastanza avanti nel tempo. Generalmente, in passato, si optava per l’inserimento in statuto di un termine di durata trentennale.
Dal punto di vista giuridico, il raggiungimento del termine di durata di una società di persone costituisce una causa di scioglimento della società. Essa opera automaticamente ed è immediatamente operativa; questo significa che non occorre che tale circostanza venga deliberata dall’assemblea. Per i soci, dunque, è opportuno valutare l’ipotesi o meno di prorogare il termine di durata della società.
La prima cosa da fare, se ci si accorge che si sta avvicinando la data di scadenza di una società di persone, è quella di valutare (statuto alla mano) la presenza di clausole statutarie che prevedano la proroga tacita e automatica qualora i soci non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato.
Il codice civile prevede le due seguenti fattispecie di proroga: la proroga espressa, con la quale tutti i soci espressamente decidono di porre un nuovo termine o di continuare la società a tempo indeterminato; la proroga tacita, con la quale i soci continuano a compiere le operazioni sociali, anche dopo il termine di scadenza ed in tal caso la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.
La proroga del termine di durata delle società di persone, infatti, può essere decisa sia prima della scadenza, ai sensi dell’articolo 2307 comma 1 del Codice Civile, che dopo il decorso del termine della società, ai sensi dell’articolo 2307 comma 3 e dell’articolo 2273 del Codice Civile.
Il caso di proroga espressa
Prima del decorso del termine di scadenza della società, se lo statuto della società non prevede al suo interno clausole che prorogano in automatico il contratto sociale, i soci possono espressamente prorogare la durata della società fissando un nuovo termine di scadenza.
Dal momento che la proroga della durata della società è una modifica statutaria a tutti gli effetti, è necessario che vi sia il consenso di tutti i soci, a meno che l’atto costitutivo non disponga diversamente (l’atto costitutivo potrebbe prevedere ad esempio la modificabilità del contratto sociale con il consenso della maggioranza dei soci).
Il caso di proroga tacita
Nel caso in cui i soci continuino a compiere le operazioni sociali dopo la scadenza del termine, adottando quindi il comportamento concludente, la durata della società si intende prorogata tacitamente (articolo 2273 c.3 del Codice Civile). A differenza della proroga espressa, dove viene stabilito un nuovo termine di scadenza, la proroga tacita si intende sempre a tempo indeterminato.
La proroga tacita si verifica quindi ogni qualvolta i soci continuano ad operare come prima, ignorando (per dimenticanza ad esempio) la scadenza della società. Nel caso di proroga tacita, si possono manifestare alcuni effetti giuridici rilevanti: eventuali creditori particolari del socio possono chiedere che venga liquidata la quota del socio opponendosi alla proroga; inoltre, ogni socio ha diritto di recedere dalla società, dal momento che questa è divenuta oggettivamente una società a tempo indeterminato.
Per concludere, prima di operare qualsiasi scelta, il consiglio è quello di andarsi a rileggere per bene lo statuto della società, perché la risposta potrebbe essere contenuta proprio nello statuto sociale.