I soci di società tra professionisti (STP), se previsto nello Statuto, possono stipulare con la società dei contratti di prestazione d’opera e i compensi correlati a tali prestazioni costituiscono, in capo ai soci percettori, redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.
A chiarirlo è stata la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n. 128 del 27 dicembre 2018.
Nel caso oggetto dell’interpello una società tra professionisti, costituita sotto forma di SRL, ha previsto in Statuto la possibilità per ciascun socio di stipulare con la società un contratto di prestazione d’opera (ai sensi dell’art. 2230 e seguenti) con un compenso annuo completamente indipendente dal risultato economico societario e dalla partecipazione al capitale. Considerando che l’art. 2464, comma 3 del codice civile stabilisce che, nel caso in cui in Statuto non sia stabilito diversamente, i conferimenti vanno effettuati in denaro e non, essendoci alcuna previsione nello Statuto della società istante che preveda la possibilità di effettuare conferimenti in natura, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale fattispecie non configuri un conferimento di prestazione d’opera ma un’attività lavorativasvolta in favore della società.
Pertanto l’Amministrazione Finanziaria ritiene che nel caso in esame i compensi corrisposti per le prestazioni d’opera effettuate siano da qualificarsi come redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, sui quali la STP sarà tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73.
In relazione al trattamento fiscale da applicare ai compensi corrisposti ai soci, poiché il reddito prodotto dalla società tra professionisti è qualificabile come reddito d’impresa, di conseguenza, i corrispettivi spettanti ai soci sono deducibili in capo alla società.