ANTIRICICLAGGIO: LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE

20 Marzo 2019 di Amministratore

Le Regole tecniche emanate dal CNDCEC hanno individuato le prestazioni significative e non significative, in relazione al rischio inerente le attività professionali svolte dai Commercialisti e dagli Esperti contabili. A rischio abbastanza significativo, la tenuta della contabilità e la revisione legale dei conti.

Come è noto, il D.Lgs. n. 90-2017 ha apportato delle novità alla materia dell’antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tra queste si annovera anche quella che attribuisce agli Ordini professionali l’elaborazione e l’aggiornameto di regole tecniche nelle procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti i professionisti nell’esercizio della loro attività.

Sulla base di ciò il CNDCEC ha emanato le regole tecniche riguardo all’adeguata verifica della clientela di cui agli artt. da 17 a 30 del D.Lgs. n. 231-2007.

Preliminarmente si ricorda che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art.2 c.1 della L. n. 12-1979.

La Regola tecnica n. 2 precisa che secondo la normativa vigente, la procedura di valutazione del rischio, anche non formalizzata, dovrà sempre essere eseguita dal Professionista. Ciò in quanto non sono state individuate fattispecie che preventivamente o automaticamente possano presumersi senza rischio di riciclaggio.

A proposito sono state redatte due tabelle nelle quali vengono elencate le prestazioni professionali:

A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO, tra le quali si annoverano anche:

  • componente di Collegio sindacale/Consiglio di sorveglianza/sindaco unico, che non abbiano funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati;
  • prestazioni che non evidenziano aspetti finanziari o economico-patrimoniali e non consentono la possibilità di valutare gli aspetti giuridici, scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente (es. apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali);
  • incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie ed amministrative;
  • liquidatore di società, nominato dal Tribunale;
  • amministratori giudiziari;
  • ausiliario del giudice incaricato di perizie e C.T. su incarico dell’Autorità giudiziaria sia in ambito civile che penale;
  • invio telematico di bilanci e documenti annessi, e pratiche varie indirizzate agli uffici pubblici competenti (per es. comunicazioni uniche d’impresa – marchi – brevetti).

A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO,  tra le quali si annoverano anche:

  • Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni;
  • Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria;
  • Consulenza contrattuale.

A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO, tra le quali si annoverano anche:

  • Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
  • Assistenza per richiesta finanziamenti;
  • Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica;
  • Consulenza aziendale, economico-finanziaria, in materia di redazione del bilanci;
  • Tenuta della contabilità;
  • Revisione legale dei conti.

A RISCHIO INERENTE MOLTO  SIGNIFICATIVO:

  • Consulenza in operazioni di finanza straordinaria.

Nell’ambito della successiva determinazione del “rischio effettivo”, con un coefficiente di ponderazione del 30% i valori attribuibili a ciascun livello sono:

1 = non significativo;

2 = poco significativo;

3 = abbastanza significativo;

4 = molto significativo.

A supporto delle regole tecniche, il CNDCEC emanerà a breve linee guida operative per indirizzare gli iscritti agli adempimenti ed inoltre promuoverà attività formative in e-learning nell’arco di sei mesi per una più facile applicazione delle novità. Trascorso tale periodo, le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti.