Può essere ceduto il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato da un’azienda, a seguito di cessione di ramo d’azienda relativo ad un punto vendita? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72 pubblicata sul sito l’8 marzo 2019.
La risposta è negativa ed arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate in seguito ad un interpello presentato da una società che svolge attività di distribuzione e vendita che, nel periodo d’imposta 2016, aveva maturato un credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
L’azienda che ha presentato istanza di interpello è partecipata al 100% da un’altra azienda che si trova in concordato preventivo. Con il perdurare dello stato di crisi, l’azienda si è trovata nella necessità di dover ridurre la propria attività d’impresa cedendo il ramo d’azienda relativo al punto vendita.
Il credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo non è stato però incluso nella cessione del ramo d’azienda ed è quindi rimasto nella disponibilità dell’azienda che ha presentato interpello. Dal momento che l’attività commerciale risultava notevolmente ridotta, l’azienda aveva ritenuto di non poter recuperare il credito maturato mediante compensazione, né tantomeno richiederlo a rimborso.
Quali le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate?
Nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate si legge che l’articolo 3, comma 8 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 stabilisce che l’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non può essere richiesto il rimborso. Il credito d’imposta non può essere nemmeno oggetto di cessione.
Nel caso prospettato, non è altresì possibile invocare la cessione dei crediti ex articolo 1260 del codice civile, secondo cui il creditore può trasferire a titolo oneroso o a titolo gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le norme che regolano l’agevolazione non contengono alcun richiamo al citato articolo 1260 del codice civile, né tantomeno risulta possibile assimilare in alcun modo detto credito a quelli per i quali la cessione è stata ammessa.
Il fruitore del credito d’imposta per R&S coincide infatti con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, e cioè con il soggetto che effettivamente ha sostenuto la spesa. Tale soggetto non può trasferire il credito maturato a terzi soggetti.
In passato, l’Amministrazione finanziaria aveva più volte avuto modo di affermare la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura simile al credito d’imposta oggetto dell’istanza di interpello, in forza della natura soggettiva dei crediti stessi.
Tali crediti maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento o la spesa oggetto di agevolazione e, pertanto, non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Il trasferimento della titolarità del credito, si legge ancora nelle motivazioni, è consentito esclusivamente nel caso in cui specifiche norme giuridiche prevedono che vi possa essere una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati.
Ricordiamo che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo viene riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e nei due precedenti.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il decreto del 27 maggio 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico che ha disciplinato le modalità attuative dell’agevolazione, e le circolari n. 5/E del 16 marzo 2016 e n. 13/E del 27 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate che forniscono chiarimenti in merito alle modalità operative del credito d’imposta.