In risposta ad un interpello (78/2019) di un fisioterapista che opera sia come professionista, sia come impresa individuale, in cui si chiedeva quando era d’obbligo la fattura elettronica, l’Agenzia Entrate ha chiarito che: “le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria; qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino, documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI”.