INCENTIVI AUTO 2019: TUTTE LE REGOLE PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

27 Marzo 2019 di Amministratore

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto in materia di ambiente e di mobilità incentivi per l’acquisto di nuove autovetture elettriche o ibride, detrazioni fiscali per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ecotassa per autovetture nuove. Approfondiamo qui di seguito le varie novità.

Le nuove agevolazioni comprendono:

  • incentivi sul prezzo di acquisto di autovetture, moto e motorini nuovi elettrici o ibridi (cioè autovetture alimentate a benzina o diesel unita ad alimentazione elettrica);
  • detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (colonnine);
  • un’imposta (cosiddetta Ecotassa) per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km.

A copertura dell’agevolazione in esame il governo ha stanziato:

  • 60 milioni per il 2019 (l’agevolazione, tuttavia, spetta per gli acquisti effettuati a partire dal 1° marzo);
  • 70 milioni per gli anni 2020 e 2021 (per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2021).

Incentivi per l’acquisto di nuove autovetture elettriche o ibride

L’agevolazione per l’acquisto di autovetture meno inquinanti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 1031 a 1038 L. n. 145/2018, ma le regole dovranno essere attuate attraverso un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Destinatari dell’agevolazione sono i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano nel territorio dello Stato italiano, dall’1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un’autovettura nuova totalmente elettrica o ibrida di categoria M1, cioè un veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti oltre al conducente, caratterizzato da base emissioni inquinanti di CO2 (anidride carbonica) inferiori a 70 g/Km.

L’ammontare del contributo varia in base alla rottamazione o meno di un veicolo più inquinante, Euro 4 o inferiore e sarà erogato soltanto in relazione all’acquisto di autovetture aventi un prezzo ufficiale di listino (inferiore a euro 50.000 Iva esclusa). Si ricorda che il contributo:

  • sarà riconosciuto all’acquirente dal venditore attraverso una compensazione con il prezzo di acquisto;
  • non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

L’ammontare del contributo varia in base al numero dei grammi di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro di emissioni (g/Km).

Regole per la rottamazione

Considerato il maggiore vantaggio fiscale riconosciuto, la legge prevede che l’autovettura destinata alla rottamazione deve essere intestata da almeno 12 mesi al medesimo intestatario della nuova autovettura ovvero a uno dei familiari purché conviventi alla data di acquisto dell’autovettura stessa. Nel caso di locazione finanziaria, valgono le medesime regole, per cui l’autovettura nuova dovrà essere intestata, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore o a uno dei predetti familiari.

Ai fini dell’agevolazione, inoltre, nell’atto di compravendita sarà necessario:

  • dichiarare che l’autovettura consegnata è destinata alla rottamazione;
  • indicare lo sconto effettuato in favore dell’acquirente e del contributo statale.

Da ultimo, pena il non riconoscimento del contributo, va ricordato che, entro 15 giorni dal momento della consegna dell’autovettura nuova, il venditore è obbligato a demolire l’autovettura a lui consegnata e a richiedere la cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Per gli incentivi legati all’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi, invece, come previsto dai 9 commi da 1057 a 1062 dell’art. 1, L. 145/2018, si potrà beneficiare degli sconti solo nel 2019 ed esclusivamente con rottamazione.

Detrazioni fiscali per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L’articolo 1, comma 1039 della legge n. 145/2018 ha introdotto una detrazione fiscale da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, ai contribuenti in relazione alle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di “infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici” (le cosiddette colonnine elettriche), e per quelli necessari per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Tali interventi saranno agevolati anche nel caso di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate nelle parti comuni condominiali (così come definiti dagli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile). Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) e h), D.Lgs. n. 257/2016, le colonnine di ricarica dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non dovranno essere accessibili al pubblico.

L’agevolazione è pari al 50% delle spese sostenute ma non dovrà essere maggiore di euro 3.000.

Ecotassa per autovetture nuove

La cosiddetta Ecotassa, introdotta dall’art. 1, commi da 1042 a 1046 della legge n. 145/2018 dovrà essere versata in relazione alle nuove autovetture con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km, se acquistate dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2021.

L’ecotassa non è commisurata al prezzo d’acquisto ma al numero dei grammi di CO2 emessi per chilometro. L’imposta dovrà essere versata una tantum, mediante modello F24 all’atto della prima immatricolazione da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un’autovettura di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km in Italia.

Non devono invece versare l’ecotassa i veicoli per uso speciale (a titolo esemplificativo, veicoli con accesso per sedia a rotelle, ambulanze, veicoli blindati, camper, auto funebri, caravan, gru mobili, carrelli dolly, rimorchi per trasporti eccezionali) di cui all’Allegato II, Parte A, punto 5, della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.

La somma dovuta è pari a:

  • euro 1.600 per l’acquisto di un’autovettura di categoria M1 con emissioni di CO2 compresi da 176 ai 200 g/km;
  • euro 2.000 per l’acquisto di un’autovettura di categoria M1 con emissioni di CO2 compresi dai 201 ai 250 g/km;
  • euro 2.500 per l’acquisto di un’autovettura di categoria M1 con emissioni di CO2 compresi dai 250 g/km in su.