L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai rimborsi effettuati ai dipendenti di società per gli oneri di parcheggio dell’autovettura sostenuti.
Nel caso di specie, l’istante chiedeva chiarimenti circa il trattamento fiscale da applicare alle spese relative al parcheggio dell’auto utilizzata ai fini di servizio dai dipendenti in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale.
Nell’affrontare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in via principale il concetto di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 51, comma 1 del TUIR, secondo il quale “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” e poi, in via secondaria ma non subordinata, ha citato la principale deroga a tale principio: quella prevista dal comma 5 del medesimo art. 51 del TUIR. Il riferimento è alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e ai rimborsi spese sostenute in occasione di dette trasferte. Il TUIR prevede a tal proposito tre sistemi alternativi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per la trasferta:
- il sistema forfettario, che prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute per la trasferta. Tale indennità è esclusa dall’imponibile fino ad 46,48 euro al giorno (aumentata a 77,47 euro per le trasferte all’estero) e va calcolata al netto delle spese di viaggio e trasporto che, se documentate, danno diritto ad un ulteriore rimborso non imponibile a favore del lavoratore dipendente;
- il sistema misto, che prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfetario e all’esenzione delle spese di viaggio e trasporto. Infatti, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio o di vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo; ridotto a due terzi in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio.
- il sistema analitico (a piè di lista), che prevede l’esenzione da imposte del rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) e l’esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi di “altre spese”, anche non documentate, sostenute dal dipendente in occasione della trasferta fino ad un importo di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).
Nella consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019, l’Agenzia afferma chiaramente che se la spesa per il parcheggio dell’auto è rimborsata al dipendente col sistema forfetario o misto è interamente assoggettata a tassazione; se è rimborsata col sistema analitico rientra tra le “altre spese” escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri.