IL PROFESSIONISTA IN REGIME FORFETTARIO NON RECUPERA LA RITENUTA SUI COMPENSI SAMMARINESI

3 Aprile 2019 di Amministratore

Il professionista italiano che effettua una prestazione di servizi nella Repubblica di San Marino non recupera la ritenuta che il committente ha operato sul suo compenso. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019, in risposta all’interpello di un professionista in regime fiscale forfettario.

Nel caso di specie, il professionista, esercente l’attività di avvocato in regime agevolato, chiedeva se esistesse la possibilità di recuperare la ritenuta d’acconto del 20% che la società cliente con sede a San Marino aveva applicato sul suo compenso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione di cui sopra, rispondeva negativamente ricordando che la convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Repubblica di San Marino dispone che “i redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna”. Quindi, sulla base di tale disposizione convenzionale, tali redditi sono assoggettati ad una tassazione concorrente in Italia, Paese di residenza del contribuente ed a San Marino, Stato in cui l’attività indipendente è esercitata.

Inoltre, poiché la disciplina nazionale sammarinese dispone che le prestazioni di servizi rese da un libero professionista, anche occasionalmente, nella Repubblica di San Marino siano assoggettate alla ritenuta del 20%, la situazione del professionista in regime forfettario si complica. Infatti, come ben noto, in tale regime è prevista un’imposta sostitutiva del 15% sul 78% del proprio imponibile lordo; tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e non può conseguentemente fruire del credito per le imposte assolte all’estero.

Tale interpretazione, conclude l’Agenzia, risulta coerente con i principi già affermati nella circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, in cui è stato chiarito che l’articolo 165 del TUIR “…non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi …

A diversa soluzione si giungerebbe qualora il contribuente istante optasse per la tassazione del reddito secondo le regole ordinarie; in tale ipotesi, infatti, concorrendo il reddito in esame alla formazione del reddito complessivo, l’imposta assolta all’estero potrebbe essere recuperata secondo i principi sanciti dal più volte citato articolo 165 del TUIR.