TERMOVALVOLE IN CONDOMINIO ESCLUSE DAL BENEFICIO DELL’ECOBONUS AL 65%

17 Aprile 2019 di Amministratore

In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90%, si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII e quindi fruire dell’aliquota del 65%?

È questa la domanda formulata da un contribuente all’Enea a cui l’Enea risponde con la FAQ n. 15.D. La conclusione a cui giunge l’Ente è che, nel caso in questione, non sia possibile installare i sistemi di termoregolazione evoluti e quindi di beneficiare dell’agevolazione per il risparmio energetico, pari al 65% della spesa così sostenuta (cosiddetto ecobonus).

Il caso in esame

In un condominio, l’impianto di riscaldamento centralizzato e destinato a una pluralità di utenze necessita della sostituzione dei generatori di calore con altri generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90%.

A questo punto, considerata la necessità di intervenire sull’impianto, il contribuente chiede se, installando i sistemi di termoregolazione rientranti nelle classi V, VI e VII, possa beneficiare dell’ecobonus e quindi dell’aliquota del 65%.

Il quesito evidentemente tiene conto del fatto che, come noto, dal 1° gennaio 2018, se alle caldaie a condensazione in classe A vengono abbinati sistemi di termoregolazione evoluti (ricompresi nelle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile usufruire della detrazione più elevata del 65%.

Cosa risponde l’Enea

La risposta dell’Enea purtroppo disattende le aspettative e la conclusione cui giunge l’ente è, pertanto, che non è possibile beneficiare dell’agevolazione.

Cerchiamo di comprendere le ragioni di questa scelta.

Innanzitutto, l’Enea spiega che “i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI, VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”.

Ne deriva, secondo l’Enea che, la definizione di questi sistemi di regolazione evoluti, implica il fatto che “sia impossibile applicare ad una pluralità di utenze il sistema di classe V, in quanto dotato di un solo termostato elettronico ambientale, così come non sia peraltro applicabile quello di classe VI, in quanto dotato di una centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.

Per ciò che riguarda invece il sistema di classe VIII, l’Enea precisa che l’impossibilità deriva dal fatto che “il dispositivo è dotato di tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”.

Questo dispositivo, continua l’Enea, inoltre, confligge con la disposizione prevista dall’art. 7, comma 2, DPR n. 412/93, che così recita: “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.