Sono istituiti, con la risoluzione n.49/2019, i codici tributo che gli intermediari finanziari devono utilizzare per versare, rispettivamente, l’acconto e il saldo dell’addizionale Ires. Essi sono: “2041” – acconto prima rata; “2042” – acconto seconda rata o in unica soluzione. Per il pagamento del saldo, può essere utilizzato il codice tributo “2025”, già istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014.