Il Dl collegato alla Manovra 2019 (comma 1 – art. 10 disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica), integrando l’articolo 1, comma 6, del Dl n. 127/2015, ha disposto che per il primo semestre 2019 (contribuenti mensili) fino al 30 settembre 2019 (contribuenti trimestrali) le sanzioni: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Superati i periodi indicati le sanzioni si applicano: nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.