L’INPS – circolare n.88 del 12 giugno 2019 – ha chiarito la compatibilità tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati (Quota 100, Opzione donna, lavoratori precoci) disciplinati dal Dl n. 4/2019. Le domande NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per Quota 100, non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal Dl n. 22/2015. Stesso discorso vale se i medesimi soggetti che si trovino in corso di fruizione della NASpI non decadono da detta prestazione. Per i soggetti che siano stati ammessi a Quota 100, invece, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.