LE BORSE DI STUDIO NON ESENTI

Giugno 5th, 2019 by Amministratore

I proventi percepiti a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente in base all’articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir; in assenza di una specifica esenzione, devono essere dichiarati. Vanno indicati nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche, ovvero nel quadro C del modello 730.