L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n.279 del 19 luglio 2019, in cui si chiedevano lumi circa la detrazione per acquisto di immobili da imprese di costruzione/ristrutturazione, ha chiarito che, nel caso, la detrazione spetta anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, ma può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui i lavori siano stati ultimati, ossia quando viene presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazione di fine lavori.