Non è raro che un committente operi comunque la ritenuta in capo a un contribuente che ha aderito al regime forfettario o di vantaggio, sebbene questi ultimi siano esonerati dal prelievo alla fonte. In tale circostanza il contribuente deve ricercare le soluzioni più idonee per recuperare la ritenuta subita nella maniera più celere possibile, magari in sede di dichiarazione dei redditi. Analizziamone le modalità operative.
Le norme in materia di regime forfettario (medesime regole valgono per i minimi) stabiliscono che i ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del cessionario/committente che effettua il pagamento della fattura. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2019 precisa che tali soggetti rilasceranno un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva. La naturale conseguenza del regime appena delineato è che il modello della dichiarazione dei redditi (quadro LM) si limita ad esporre solo i crediti d’imposta, non prevedendo alcuna specifica collocazione per le ritenute subite con l’eccezione del rigo LM41 dedicato alle sole ritenute cedute dal consorzio che rappresenta un caso del tutto particolare.
Nel caso in cui il committente effettui la ritenuta sui compensi oppure l’impresa artigiana che effettua i lavori di ristrutturazione subisca la ritenuta dalla propria banca quali soluzioni si potranno adottare per scomputare in sede di modello dichiarativo le altre tipologie di ritenute?
Nella circolare 47/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha offerto una prima soluzione a tale problematica anche se riguardava il regime di vantaggio dei minimi, vale a dire il riconoscimento, in deroga alla via principale dell’istanza di rimborso, della possibilità di far valere direttamente nel modello dichiarativo il prelievo alla fonte subito (ancorché non dovuto) con riferimento alle ritenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Nella successiva circolare 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di scomputare le ritenute nel modello Redditi “a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate”.
Le modalità operative prevedono i seguenti dettagli:
- Esposizione delle ritenute nel rigo RS40 rubricato “ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari”;
- Ripresa delle suddette ritenute nel quadro LM, al rigo LM41, ovvero nel quadro RN, al rigo RN33 colonna 4.
Tale soluzione può essere adottata per tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti forfettari, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, ovverossia il contribuente sia in possesso della certificazione rilasciata dal sostituto con l’esposizione della ritenuta subita.