MUTUO PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: QUALI ONERI AMMESSI ALLA DETRAZIONE?

Luglio 17th, 2019 by Amministratore

In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile usufruire della detrazione calcolata sul 19% degli interessi passivi corrisposti a seguito della stipula del mutuo volto all’acquisto dell’abitazione principale. Oltre ai puri interessi, è possibile detrarre al rigo E7 del modello 730 ulteriori oneri collegati al mutuo, sempre entro il limite massimo di spesa ammessa. Vediamo quali.

La Circolare 13/E del 31/05/2019 esplicita che «la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2018, a prescindere dalla scadenza della rata. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

  • l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
  • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
  • gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
  • la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
  • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca».

Si ricorda che la detrazione segue il principio di cassa.

Non sono invece detraibili:

  • le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4);
  • le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
  • le imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile.

Con la Circolare 13/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non possono essere considerate detraibili neppure le spese per l’incasso delle rate di mutuo, benché su FiscoOggi il 19 giugno 2006, riportando i chiarimenti forniti alle questioni più rilevanti poste dai contribuenti all’848 800 444 (il numero verde dell’Agenzia delle entrate), ad un contribuente che aveva chiesto: «Pagando ogni mese la rata del mutuo che ho acceso per l’acquisto della mia prima casa, la banca mi addebita 1,50 € come spesa di incasso rata. Posso considerare questa spesa come onere accessorio agli interessi passivi da portare in detrazione all’IRPEF?», era stato risposto: « gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi su mutui per l’acquisto della prima casa, sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo (Circolare n. 15 del 20/04/2005, punto 4.4); tra gli oneri accessori sono comprese anche le commissioni spettanti agli istituti di credito per la loro intermediazione (cfr. Istruzioni Modello 730/2006, pag. 21, e Modello Unico Persone Fisiche 2006, pag. 33).»

Dal momento che l’Agenzia delle entrate ha rettificato questa iniziale presa di posizione, si ritiene che le spese per l’incasso delle rate di mutuo non possano essere considerate oneri assolutamente necessari alla stipula del contratto di mutuo.