Il codice civile prevede la possibilità di poter valutare le immobilizzazioni finanziarie, consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, con il metodo del patrimonio netto, anziché utilizzare il criterio del costo di acquisto. Chiariamo, anche attraverso un esempio pratico, quali sono le regole da seguire.
Il legislatore permette l’utilizzo di questo metodo quando la partecipazione risulti iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e contestualmente sia verificata una delle condizioni previste dall’art. 2359 c.c., ovvero:
- la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società partecipata;
- la società dispone di voti sufficienti per esercita un’influenza dominantenell’assemblea ordinaria della società partecipata;
- la società partecipata è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali;
Inoltre una società può considerarsi collegata quando un’altra società esercita un’influenza notevole, condizione che si verifica allorquando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Pertanto, il redattore del bilancio, constatato l’esistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’applicazione del criterio del patrimonio netto, come evidenziate innanzi, può avvalersi di quanto disciplinato all’art. 2426, numero 4 del codice civile, il quale dispone che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”, prevedendo inoltre che “Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.
Attraverso il criterio del patrimonio netto il costo originario di una partecipazione di controllo o di collegamento viene rettificato, nei periodi successivi all’acquisto della partecipazione, per tenere conto delle quote di pertinenza degli utili, delle perdite e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata.
Il procedimento di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto si sviluppa nel seguente modo:
- la partecipazione in fase di acquisto viene iscritta in bilancio al costo di acquisto, comprendendo i costi accessori;
- determinazione e corretto trattamento contabile dell’eventuale differenza tra costo di acquisto e valore contabile della partecipata alla data di acquisto (OIC 17 par 158 s.s.), a seconda che vi sia una differenza iniziale positiva ovvero negativa;
- rettifiche al risultato d’esercizio della società partecipante per eliminare utili/perdite infragruppo e difformità dei principi contabili applicati tra partecipata e partecipante in fase di redazione del bilancio;
- adeguamento del valore della partecipazione, per la quota di pertinenza, mediante imputazione degli utili/perdite della partecipata (opportunamente rettificati).
Esempio
Gamma Srl possiede una partecipazione in Beta Srl pari all’80% del capitale sociale. Nell’esercizio chiuso al 31.12.2018 Beta Srl ha conseguito un’utile di Euro 200.000,00.
L’applicazione del metodo del patrimonio netto permette di recepire il risultato economico della partecipata per competenza pertanto, occorre porre attenzione, al trattamento dei dividendi/utili distribuiti in quanto già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata. Infatti i dividendi/utili percepiti non dovranno essere imputati al conto economico, ma andranno a ridurre il valore della partecipazione e contestualmente la riserva non distribuibile, precedentemente accantonata, verrà liberata diventando una riserva disponibile per una quota corrispondente al dividendo percepito.