La Corte di Cassazione – sentenza n.14620 del 29 maggio 2019 – ha chiarito che é ammissibile la compensazione del credito Iva chiesto a rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società e i debiti contratti verso l’erario dalla società stessa in periodi d’imposta antecedenti il fallimento, perché entrambe le voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era in bonis.