La Corte di Cassazione, con la sentenza n.24003 del 26 settembre 2019, dando ragione all’Agenzia delle entrate in sede di ricorso, ha stabilito che il corrispettivo della prestazione legale e la relativa spesa si considerano, rispettivamente, conseguito e sostenuta quando la prestazione giunge a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, o per il completamento dell’iter giudiziario.