FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGOLE PER OPERAZIONI CON L’ESTERO

Settembre 18th, 2019 by Amministratore

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso 19 luglio 2019 una serie di FAQ, alcune delle quali riguardano strettamente le fatture elettroniche riferite alle operazioni con l’estero. Esaminiamo in dettaglio quanto specificato dall’Agenzia.

Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate lo scorso luglio sul proprio sito istituzionale e riguardanti la fatturazione elettronica sono molteplici; alcune di queste riguardano le sole operazioni effettuate con l’estero e specificano alcune particolarità di seguito dettagliate.

FAQ 63

La domanda posta si riferisce alla modalità di emissione di una fattura elettronica nei confronti di operatore o consumatore finale estero, privo di partita Iva/codice fiscale italiani, dato che tali dati sono obbligatori.

L’Agenzia risponde che la modalità è la seguente:

  • nel campo Codice destinatario indicare i 7 caratteri contraddistinti XXXXXXX
  • nel campo Codice Paese estero indicare il codice, diverso da IT secondo lo standard ISO
  • nel campo Codice fiscale e partita Iva indicare un valore alfanumerico/numerico di massimo 23 caratteri su cui non viene effettuato alcun controllo

Ad esempio, nel campo partita Iva indicare 99999999999 se soggetto passivo Iva, ovvero nel campo Codice fiscale indicare 00000000000 se soggetto non passivo Iva.

Inoltre, viene specificato che, per la compilazione dell’indirizzo, è necessario selezionare la nazione di appartenenza. Non andrà quindi compilata la Provincia di riferimento; nel campo CAP è possibile indicare il valore generico 00000.

FAQ 77

La domanda posta fa riferimento agli elenchi Intrastat; in particolare viene chiesto se emettendo una fattura elettronica verso soggetto comunitario è possibile essere esonerati anche dall’emissione degli elenchi Intrastat.

L’Agenzia risponde che l’emissione, peraltro facoltativa, di fattura elettronica verso soggetto estero comunitario comporta il solo esonero dall’invio del c.d. esterometro; per quanto riguarda l’invio del modello Intra 2 rimangono in vigore le disposizioni del Provvedimento del 25 settembre 2017.

FAQ 121

La richiesta riguarda il trattamento della cessione di beni verso soggetto comunitario. Nel caso specifico, il cedente trasmette il modello Intra 2; viene richiesto se si può considerare esonerato dalla comunicazione dati fatture o dall’emissione della fattura elettronica.

L’Agenzia risponde negativamente, nel senso che il soggetto cedente dovrà trasmettere la fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX ovvero trasmettere il c.d. esterometro.

FAQ 122

Si tratta nella presente richiesta del trattamento delle fatture comunitarie ricevute e si chiede, nello specifico, il trattamento da adottare in riferimento all’esterometro nel caso in cui il soggetto cedente:

  • integri l’Iva delle fatture ricevute;
  • effettui la contabilizzazione con il reverse charge;
  • trasmetta all’Agenzia il modello Intra 1.

L’Agenzia afferma che il soggetto cedente ha l’obbligo di inoltro delle fatture di acquisto comunitarie mediante la comunicazione delle fatture transfrontaliere.

Ad integrazione, si ricorda che, nel Provvedimento del 25 settembre 2017 viene stabilito quanto segue:

  • abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento);
  • mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263);
  • innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
  • semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.